Elezioni

Elezioni

Ogni cittadino ha due voti nelle elezioni del Bundestag.

Ogni cittadino ha due voti nelle elezioni del Bundestag. (dpa)

Generali, dirette, libere, uguali, segrete

Dal 1949 i cittadini tedeschi eleggono per un periodo di quattro anni i propri deputati per il Deutscher Bundestag secondo i principi della votazione generale, diretta, libera, uguale e segreta. I deputati eletti, così recita la Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, “sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati né a mandati né a direttive e sono soggetti unicamente alla loro coscienza”.
Tutti i tedeschi, che alla data delle elezioni del Bundestag hanno compiuto il 18° anno di età, hanno il diritto di votare ed essere votati. 
Il primo Deutscher Bundestag eletto si riunì il 7 settembre 1949 a Bonn.

Primo e secondo voto

A partire dalle seconde elezioni del Deutscher Bundestag nel 1953 gli elettori esprimono due voti. Con il primo voto eleggono direttamente un candidato del loro rispettivo collegio elettorale. La Germania è suddivisa in 299 collegi elettorali in ognuno dei quali vivono circa 250.000 cittadini tedeschi.
Con il secondo voto gli elettori scelgono un determinato partito. 
299 degli almeno 598 mandati per il Bundestag dipendono dalle cosiddette liste regionali. Le liste possono essere inoltrate soltanto dai partiti. E sono pure i partiti a decidere l’ordine in cui i candidati ricevono i seggi parlamentari, riservati al loro partito in ogni regione. 
L’ordine dei candidati sulle liste è fissato precedentemente durante il congresso del rispettivo partito. Se un deputato si dimette dal Parlamento, viene sostituito dal primo candidato, non ancora entrato nel Bundestag, che si trova sulla lista regionale del partito per il quale il dimissionario era entrato nel Bundestag. Se sulla lista regionale non ci sono più candidati disponibili, il seggio parlamentare rimane vuoto.
Ogni partito deve aver ricevuto almeno il cinque per cento dei secondi voti a livello nazionale per essere rappresentato nel Bundestag. 
La procedura delle elezioni del Bundestag è disciplinata dal Regolamento elettorale federale. La verifica della validità di un’elezione spetta al Bundestag che la esegue in base all’omonima legge.

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